Art. 4
In vigore dal 6 mar 1992
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 "Regole tecniche riguardanti i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 settembre 1991
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MARINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 164
Storico versioni
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