Art. 3

In vigore dal 6 mar 1992
Il presente decreto non si applica ai generatori ed ai recipienti a pressione che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già stati sottoposti da parte dell'ISPESL alle prove e verifiche di costruzione stabilite dalle disposizioni regolamentari all'epoca in vigore. I generatori ed i recipienti di liquido surriscaldati già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere adeguati - per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio - entro il termine di nove mesi dalle presenti disposizioni. A tale scopo l'utente dovrà presentare apposita relazione tecnica all'ISPESL ai fini della nuova omologazione dell'impianto.
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