Art. 1
In vigore dal 6 mar 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto l', quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 597;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di informazione comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente "Regole tecniche riguardante i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988);
Considerata la necessità di aggiornare il contenuto tecnico del sopracitato decreto, includendo anche quegli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli olii minerali;
Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A N O
il seguente regolamento:
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I generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono soggetti alle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-09-27;450#art-1