Art. 3
In vigore dal 1 ago 1991
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 aprile 1991
Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991
Registro n. 13 Industria, foglio n. 119
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-04-08;228#art-3