Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ago 1991
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 aprile 1991 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991 Registro n. 13 Industria, foglio n. 119
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-04-08;228#art-3