Art. 1

In vigore dal 1 ago 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva; Vista la direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE; Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge; Considerando che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati A, B e C della sopracitata legge n. 150/1989; Considerando che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme; Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE sopra citata; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 86/90 espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 159293 in data 26 marzo 1991; E M A N A il seguente regolamento: . Gli allegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, sono sostituiti dagli allegati A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata legge è modificato in conformità all'allegato B del presente decreto.
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