Art. 5
Modalità previdenziali
In vigore dal 23 giu 1991
1. I cittadini stranieri che esercitano attività infermieristica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ovvero presso enti e case di cura private convenzionate in conseguenza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono iscritti alle forme di previdenza obbligatorie gestite dall'INPS, nonché alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la normativa vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 1991
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro del tesoro
CARLI
p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GRIPPO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 281
Storico versioni
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