Art. 2
Criteri di valutazione dei titoli
In vigore dal 23 giu 1991
1. Al fine di accedere ai rapporti di lavoro di cui al precedente articolo, i cittadini extracomunitari che hanno conseguito all'estero un titolo infermieristico equiparabile a quelli previsti dalla vigente normativa statale in materia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale intesa ad ottenere il riconoscimento e l'equiparazione del titolo stesso.
2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e al decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, concernente il "Riconoscimento di titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea".
3. Il Ministero della sanità provvede, secondo i criteri e le modalità indicati nelle disposizioni citate, al rilascio della dichiarazione di equipollenza dei titoli suddetti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-03-05;174#art-2