Art. 1
Contingenti per regioni
In vigore dal 23 giu 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo";
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della predetta legge, il quale prevede l'utilizzo di cittadini stranieri extracomunitari e l'utilizzo di stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale mediante contratti biennali di diritto privato che possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e case di cura private convenzionate e che, inoltre, tale utilizzo debba effettuarsi in conformità di disposizioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel quale sono fissati: i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti suddetti nonché le modalità retributive e previdenziali;
Visto, altresì, l', comma 3, della stessa legge;
Viste le indicazioni relative alle carenze di organico esistenti per l'anno 1991 fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il Consiglio di Stato;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Contingenti per regioni
1. I contingenti per regioni e province autonome di operatori appartenenti ai profili professionali infermieristici che possono accedere al rapporto di lavoro regolato dal contratto di diritto privato di durata biennale di cui all'art. 9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono stati determinati rispetto alle carenze di organico esistenti, per l'anno 1991, secondo i dati risultanti dall'allegata tabella.
2. Con successivo, analogo provvedimento saranno determinati i contingenti relativi a carenze di organico accertate successivamente all'emanazione del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-03-05;174#art-1