Art. 3
In vigore dal 8 feb 1991
1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell', i controlli analitici sono effettuati periodicamente nell'arco di almeno trenta giorni dopo la ultimazione del programma.
2. Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo all'ultimazione sono individuate dall'unità sanitaria locale in modo da evidenziare l'eventuale assunzione illecita di stupefacenti.
3. Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall' del decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, e previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengano al soggetto in esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-29;448#art-3