Art. 1
In vigore dal 8 feb 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e in particolare, l'art. 98, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano definite le modalità di redazione della relazione per la verifica del trattamento dei soggetti tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della citata legge;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/186 del 17 dicembre 1990);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è redatta a cura del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento.
Storico versioni
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