Art. 2
In vigore dal 8 feb 1991
1. La relazione si articola sui seguenti elementi:
a) tipologia del programma; data stabilita per l'inizio del programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita, con indicazione delle ragioni dello spostamento; data prevista per la sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione;
b) collaborazione alla definizione del programma, assiduità nell'adesione al programma ed eventuali motivazioni in caso di discontinua partecipazione; collaborazione alle relative fasi attuative;
c) partecipazione alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate, con indicazione, in caso di mancata adesione, delle relative motivazioni;
d) ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilità del comportamento del soggetto con la corretta esecuzione del programma stesso;
e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale, nella vita di relazione, evidenziandone l'andamento con riferimento allo stato di tossicodipendenza;
f) stato attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope in rapporto a quello iniziale, da valutare secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990;
g) a programma concluso, risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, con elementi valutativi analitici relativi all'eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-29;448#art-2