Art. 3
In vigore dal 3 apr 1991
1. Devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) i bandi dei concorsi interni;
b) la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici;
c) la graduatoria dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni;
d) i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici;
e) le nomine e gli inquadramenti a qualifiche dirigenziali, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all';
f) le attribuzioni e le modifiche di funzioni dirigenziali, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 1990
Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 1 Poste, foglio n. 27
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-12-12;455#art-3