Art. 2
In vigore dal 3 apr 1991
1. Deve essere consegnata all'impiegato copia dei seguenti atti:
a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla progressione giuridica ed al trattamento economico, ivi compresi i provvedimenti di collocamento in aspettativa;
b) i giudizi complessivi;
c) i provvedimenti concernenti il conferimento di mansioni, l'assegnazione di sede, il trasferimento, il collocamento fuori ruolo, il distacco ed il comando;
d) i provvedimenti di esclusione dai concorsi interni e dagli scrutini;
e) le decisioni dei ricorsi gerarchici o straordinari relativi al rapporto di pubblico impiego;
f) i provvedimenti con i quali sono inflitte le punizioni disciplinari, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
g) gli atti relativi ad accadimenti dai quali possano discendere responsabilità verso l'amministrazione o terzi in base al capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza;
i) i provvedimenti relativi ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio, all'equo indennizzo o alla pensione privilegiata ordinaria;
l) i provvedimenti concernenti la revisione dei quartieri e delle zone di recapito.
2. L'avvenuta consegna deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato.
3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la stessa viene fatta a mezzo assicurata convenzionale con avviso di ricevimento. Ove la consegna non possa essere effettuata nelle predette forme, l'atto è pubblicato nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.
Storico versioni
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