Art. 1

In vigore dal 3 apr 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 9 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia ed a stabilirne le relative modalità; Visto in particolare l'art. 55 del citato testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto in particolare l'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Considerata la necessità di provvedere all'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 9 della legge n. 355 del 1989; Considerata, altresì, la connessa opportunità di disciplinare le modalità di notiziazione anche di quegli atti rilevanti per la carriera dell'impiegato che non costituiscono il fascicolo personale; Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 e comma 4 della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM56214/4131DL/CR del 5 dicembre 1990); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Devono essere comunicati all'impiegato, mediante semplice informazione scritta contenente gli estremi del provvedimento adottato: a) gli atti relativi a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed, in genere, ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato; b) gli atti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'amministrazione; c) i provvedimenti di nomina in commissioni esaminatrici; d) i provvedimenti di incarico di docente od istruttore e di altri incarichi speciali.
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