Art. 4
Istituzione dei SERT
In vigore dal 31 gen 1991
1. Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n. 162 del 1990.
2. La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonché ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.
3. Con riferimento a quanto previsto dal precedente , comma 3, sono fatti salvi più complessi moduli di organico, organizzativi e funzionali già operanti.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-11-30;444#art-4