Art. 2

Caratteristiche organizzative

In vigore dal 31 gen 1991
1. I servizi per le tossicodipendenze (SERT) già istituiti o da istituire a cura delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, possono essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi. 2. Le UU.SS.LL. assicurano anche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93. 3. Le UU.SS.LL. assicurano altresì il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per l'AIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonché, ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono attività nel settore delle tossicodipendenze. 4. Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività: a) collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 86 e 87; b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 89- bis, 89- ter e 89-quater; c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. 5. Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72- bis su richiesta del prefetto e dell'autorità giudiziaria competente i SERT predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresì all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 82- ter, comma 2. 6. I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 95, comma 4, e dell'art. 97, comma 3.
Storico versioni

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