Art. 3
Caratteristiche funzionali
In vigore dal 31 gen 1991
1. I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato.
2. I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico. I relativi interventi, nonché quelli di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui all'art. 94.
3. I SERT, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a) attuare interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie;
b) attuare interventi di informazione e prevenzione particolarmente nei confronti delle fasce giovanili di popolazione;
c) accertare lo stato di salute psicofisica del soggetto anche con riferimento alle condizioni sociali;
d) certificare lo stato di tossicodipendenza ove richiesto dagli interessati o per le finalità di cui alla legge n. 162 del 1990;
e) definire i programmi terapeutici individuali compresi gli interventi socio-riabilitativi;
f) realizzare direttamente o in convenzione con le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93 il programma terapeutico e socio-riabilitativo;
g) attuare, come indicato al comma 4 del precedente , gli interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza, sia nei confronti dei soggetti in trattamento presso i SERT che nei confronti di quelli in trattamento presso le strutture convenzionate ai sensi dell'art. 94 e presso altre strutture di riabilitazione;
h) valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nochè in termini di cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;
i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza.
4. I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di cui al comma 2 del precedente , attuano periodicamente sui tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
individuazione dei comportamenti a rischio;
informazione ed educazione sanitaria;
visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici;
test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e con relativo supporto psicologico;
test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati interventi di consulenza.
5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-11-30;444#art-3