Tariffa forense in materia stragiudiziale

Art. 4

In vigore dal 5 gen 1991
Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono ritenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolari importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.
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Art. 4 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali. — Testo vigente | Portale Normativo