Art. 4
Tariffa forense in materia stragiudiziale

Art. 4

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In vigore dal 5 gen 1991
Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono ritenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolari importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfi-4