Tariffa forense in materia stragiudiziale
Art. 3
In vigore dal 5 gen 1991
Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfi-3