Art. 1
In vigore dal 5 gen 1991
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visti l' del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l' della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1990, ai sensi dell', comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Articolo unico
È approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 novembre 1990
Il Ministro: VASSALLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990
Registro n. 65 Giustizia, foglio n. 103
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-rd-1