Art. 4
In vigore dal 12 dic 1990
1. Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.
2. I contratti e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.
3. Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi ad attività svolte prima della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, può richiederne altri equipollenti.
4. Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.
5. Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti già presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, indicando gli elementi necessari per la individuazione.
6. Il bilancio delle imprese tenute alla redazione e alla presentazione di esso deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui risulta l'approvazione e dalle relazioni degli organi statutari, secondo le previsioni della pertinente normativa.
7. Le imprese che in virtù del settimo comma dell'art. 25 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono esenti dall'obbligo di certificazione del bilancio e delle scritture contabili devono presentare, insieme al bilancio o alle scritture contabili non certificati, una attestazione che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni prescritte per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.
8. L'attestazione di autenticità del bilancio e delle risultanze contabili non certificati può consistere in una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentante dell'impresa affermi sotto la propria responsabilità che la documentazione contabile cui la dichiarazione stessa si riferisce è conforme a verità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-06;372#art-4