Art. 2

In vigore dal 12 dic 1990
1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 234/1989 ed all' del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, devono per ciascuna unità presentare al Ministero della marina mercantile domanda contenente, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere proprietari di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, la indicazione degli elementi di individuazione dell'impresa, del codice fiscale e del tipo, della stazza lorda e delle caratteristiche principali dell'unità. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato dell'autorità marittima straniera attestante la data di prima immatricolazione o documento equipollente da cui risulti il suddetto elemento; b) copia autenticata dell'atto di compravendita; c) copia del piano generale; d) copia delle fatture, o conferme d'ordine da sostituire successivamente con le fatture ovvero con documento rilasciato da una società di revisione attestante la conformità delle copie delle fatture con gli originali, riguardanti l'acquisto delle attrezzature considerate pertinenti ai sensi della legge e del presente regolamento; e) certificato d'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione o, nelle more dell'iscrizione, passavanti provvisorio da sostituire con il predetto certificato non appena disponibile; f) relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche generali della nave e sulla relativa specifica impiantistica; g) copia del certificato di classe da sostituire appena possibile con il certificato del Registro italiano navale attestante il possesso della più alta classe, ovvero certificato di navigabilità; h) attestazione rilasciata dall'autorità marittima o consolare in merito alla data dell'avvenuta consegna dell'unità. 2. L'individuazione delle attrezzature pertinenti avverrà in conformità del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1982, n. 247. 3. La richiesta di eventuali deroghe all'importo massimo del contributo deve essere accompagnata da una apposita relazione contenente gli elementi che possano giustificare il superamento del limite massimo indicato, in particolare quelli concernenti le componenti del costo di esercizio dell'unità acquistata e il numero complessivo delle unità di cui l'impresa stessa è proprietaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-06;372#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo