Art. 1

In vigore dal 12 dic 1990
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni per l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale, con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio della CEE n. 167 in data 26 gennaio 1987; Viste le osservazioni formulate dalla Commissione della CEE al momento di autorizzare con decisione SG D/24114 in data 6 luglio 1990 il regime degli aiuti disposti dalla legge suddetta con particolare riferimento a quelli riguardanti le imprese armatoriali; Vista la determinazione in data 13 giugno 1990 degli uffici della Commissione CEE che ha fissato nella misura di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità il limite massimo degli aiuti a favore delle imprese armatoriali ritenuto compatibile con le regole del mercato comune; Ritenuto necessario emanare disposizioni applicative e attuative della legge 14 giugno 1989, n. 234, ed in particolare degli articoli 11, 12 e 27 che assicurino il pieno rispetto della richiamata direttiva 26 gennaio 1987, n. 167, in conformità dell'anzidetta decisione della Commissione CEE, stabilendo gli adempimenti a carico delle imprese interessate; Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato istitutivo CEE; Visti gli articoli 36 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, che reca disposizioni urgenti interpretative ed integrative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e modificative della legge 5 dicembre 1986, n. 856; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 30338 del 6 novembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 234/1989 ed all' del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, devono per ciascuna unità presentare al Ministero della marina mercantile domanda contenente, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, l'indicazione degli elementi di individuazione dell'impresa del codice fiscale e del tipo, della stazza lorda e delle caratteristiche principali dell'unità. Alla domanda devono essere allegati: a) dichiarazione dell'impresa concernente l'avvenuta ammissione dell'unità al contributo di cui all'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e l'assunzione dell'impegno a mantenere o a far mantenere l'unità stessa in proprietà italiana per quattro anni a decorrere dalla data di cui all'art. 11, comma primo, della legge n. 234/1989; b) certificato del Registro italiano navale attestante la data della fine dei lavori relativi all'unità per la quale si richiede il contributo; c) attestazione dell'autorità marittima concernente la data di entrata in esercizio dell'unità. 2. L'individuazione delle forniture di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 234/1989 avverrà in conformità dell'art.1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, e del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1982, n. 247. 3. La richiesta di eventuali deroghe all'importo massimo del contributo deve essere accompagnata da una apposita relazione contenente gli elementi che possono giustificare il superamento del limite massimo indicato, in particolare quelli concernenti le componenti del costo di esercizio della singola unità e il numero complessivo delle unità di cui l'impresa stessa è proprietaria.
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