Art. 4
Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione
In vigore dal 4 lug 1991
Regolarizzazione e rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione
1. Qualora sia accertata la irregolarità o la non conformità alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio richiede all'interessato di regolarizzare o di rettificare la documentazione predetta mediante apposita dichiarazione sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. Nella dichiarazione di regolarizzazione e di rettifica l'interessato indica, sotto la sua responsabilità, le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.
3. Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata.
Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.
4. Il termine perentorio non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione e la rettifica di cui ai precedenti commi decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine di decadenza, il provvedimento richiesto non può più essere adottato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-10-15;459#art-4