Art. 7
Abrogazione di norme incompatibili
In vigore dal 4 lug 1991
1. Il primo comma dell' del decreto ministeriale 1 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1981, è abrogato nella parte in cui prevede l'esclusione dall'ammissione alla prova di idoneità per quegli aspiranti che non presentano, unitamente alla domanda, la documentazione prescritta.
2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 1990
Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1991
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 181
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-10-15;459#art-7