Art. 1

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva

In vigore dal 4 lug 1991
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" ed in particolare l', nel quale vengono indicati i fatti, gli stati e le qualità personali per le quali è ammessa una dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, con il quale nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali è stato stabilito che gli stessi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione; Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi dietro istanza degli interessati; Considerato che l'adozione di numerosi provvedimenti avviene già sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell' della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15; Ritenuta la necessità, in esecuzione dell' della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, di prevedere per quali fatti, stati e qualità personali oltre quelli previsti all', è ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Protocollo n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Ritenuto che lo schema del presente regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 118321 in data 13 aprile 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990; A D O T T A il seguente regolamento: . Casi nei quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva 1. È ammessa dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti fatti, stati e qualità personali: a) per l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario: - possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo nei casi in cui tali documenti sono prescritti; - possesso di diploma o attestato di qualifica professionale; b) per l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio: - appartenenza alle categorie aventi diritto al collocamento obbligatorio; c) per l'iscrizione negli elenchi dei committenti lavoro a domicilio: - iscrizione alla camera di commercio; d) per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro: - possesso del prescritto titolo di studio; - effettuazione del prescritto periodo di praticantato; e) per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore: - possesso dell'idoneità psico-fisica; - possesso del libretto di tirocinio; - possesso del prescritto titolo di studio; f) per il rilascio dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica degli impianti nucleari: - possesso del prescritto titolo di studio; - possesso dei titoli atti a dimostrare l'idoneità alla direzione dell'impianto; - possesso della dichiarazione dell'esercente, presso il quale il richiedente svolge o intende svolgere la propria attività, dalla quale risulti che l'interessato ha assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese; g) per il rilascio della patente di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari: - possesso della dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto e di ogni altro documento comprovante l'esperienza pratica e le mansioni svolte; - possesso del libretto di tirocinio; h) per l'ammissione alla prova di idoneità ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati incaricati dei compiti di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti: - possesso del prescritto titolo di studio; - possesso dei certificati universitari o attestazioni per i soli aspiranti all'abilitazione di III grado; i) per l'ammissione alla prova di idoneità per l'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati incaricati dei compiti di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti: - possesso del prescritto titolo di studio; - possesso dei previsti diplomi di specializzazione. 2. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata anche contestualmente all'istanza dell'interessato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-10-15;459#art-1

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