Art. 6

In vigore dal 29 ago 1990
1. Le prefetture presentano semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, il piano di fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dell'interno provvede, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a ripartire i fondi disponibili tra i piani di cui al comma 1, accreditando le relative quote alle prefetture. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 1990 Il Ministro dell'interno GAVA Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1990 Registro n. 48 Interno, foglio n. 141
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Art. 6 Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato. — Testo vigente | Portale Normativo