Art. 4

In vigore dal 29 ago 1990
1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potrà richiedere il rilascio della carta di identità al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell', comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
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