Art. 2

In vigore dal 29 ago 1990
1. Il contributo viene erogato in ratei quindicinali anticipati. Qualora il titolo al contributo venga meno per effetto del provvedimento di cui all', comma 2, le somme già pagate non sono soggette a rimborso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1990-07-24;237#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo