Art. 3
Importazione ed esportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington
In vigore dal 20 nov 1990
Importazione ed esportazione di esemplari
delle specie protette dalla convenzione di Washington
1. L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983 emanato in attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 modificati, da ultimo, dai regolamenti (CEE) n. 3143/87 del 19 ottobre 1987, n. 869/88 del 30 marzo 1988, n. 2496/89 del 2 agosto 1989 e n. 197/90 del 17 gennaio 1990, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1990-07-14;313#art-3