Art. 1
Regime delle importazioni e delle esportazioni
In vigore dal 20 nov 1990
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto 1989, concernente "Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari";
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente "Regime delle importazioni delle merci" e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunità di riordinare in un unico testo le modalità di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonché degli altri impegni internazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Regime delle importazioni e delle esportazioni
1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese.
3. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1990-07-14;313#art-1