Art. 7

Procedure particolari

In vigore dal 20 nov 1990
1. Ai fini della informatizzazione del settore, il Ministro del commercio con l'estero può disporre con propria circolare che le istanze di autorizzazione debbano essere compilate in appositi moduli.
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Procedure particolari (Art. 7 Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci.) — Testo vigente | Portale Normativo