Art. 4

Accertamenti clinici e di laboratorio

In vigore dal 15 lug 1990
1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-07-12;186#art-4

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