Art. 1

Procedure diagnostiche e medico-legali

In vigore dal 15 lug 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e, in particolare, l'art. 72-quater, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità sono adottate norme regolamentari per la determinazione della dose media giornaliera delle sostanze stupefacenti o psicotrope; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito l'Istituto superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 500.5.DA/10/411 del 10 luglio 1990); ADOTTA il seguente regolamento: . Procedure diagnostiche e medico-legali 1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati: a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali; b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacante o psicotropa; c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sindrome di astinenza in atto; e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-07-12;186#art-1

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