Art. 2
Assunzione nelle ventiquattro ore
In vigore dal 15 lug 1990
1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:
a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all';
b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.
Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente
attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;
c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-07-12;186#art-2