Art. 2
In vigore dal 22 giu 1990
L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
Art. 34 (Ufficio tecnico). - Nell'ambito delle attribuzioni ed attività previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il servizio ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti:
progetto, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto relativamente a: sistemazioni esterne (viabilità e verde), edilizia interna; impianti tecnologici (idrici, fognature, termici, condizionamento, frigoriferi, elettrici, illuminazione, telefonici, elevatori, distribuzione gas, antincendio, sterilizzazione, incenerimento rifiuti, demineralizzazione e distillazione acqua); centrali tecniche (elettriche, idriche, termiche, condizionamento, telefonica);
manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto;
lavorazione di vetreria per uso scientifico;
gestione degli automezzi dell'Istituto;
studi e indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico sanitario.
Ufficio del consegnatario dei laboratori e servizi tecnici.
Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai laboratori e servizi tecnici, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi di laboratorio e materiali forniti per le esigenze dei settori in questione, nonché alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per prodotti chimici, prodotti monouso di plastica per laboratorio, bombole, vetreria ed altro materiale tecnico-scientifico; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.
Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:
dirigenti di ricerca: 1;
ricercatori: 3;
assistenti tecnici: 10;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 42;
addetti tecnici: 33;
operai: 26.
Il presente decreto - debitamente registrato alla Corte dei conti - sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1990
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 388
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-05-02;157#art-2