Art. 1
In vigore dal 22 giu 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;
Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 5 luglio 1988 relativamente alla modifica dell'attuale struttura dell'ufficio del consegnatario, da realizzarsi attraverso la suddivisione dello stesso in due distinte unità strutturali individuate in un ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca ed in uno dei laboratori e servizi tecnici;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, è modificato, limitatamente alla parte concernente l'ufficio del consegnatario - nell'ambito della divisione VIII "Contratti" - come di seguito specificato:
Ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca.
Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai servizi amministrativi e del personale ed alla biblioteca, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi e materiali forniti per le esigenze dei suddetti settori, nonché alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per stampati e cancelleria; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.
Provvede, altresì, alla ricezione, al controllo e distribuzione del materiale di cancelleria e stampati, nonché degli arredi di ufficio e del materiale di consumo igienico sanitario, occorrenti per l'intero Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-05-02;157#art-1