Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 giu 1990
L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente: Art. 34 (Ufficio tecnico). - Nell'ambito delle attribuzioni ed attività previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il servizio ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti: progetto, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto relativamente a: sistemazioni esterne (viabilità e verde), edilizia interna; impianti tecnologici (idrici, fognature, termici, condizionamento, frigoriferi, elettrici, illuminazione, telefonici, elevatori, distribuzione gas, antincendio, sterilizzazione, incenerimento rifiuti, demineralizzazione e distillazione acqua); centrali tecniche (elettriche, idriche, termiche, condizionamento, telefonica); manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto; lavorazione di vetreria per uso scientifico; gestione degli automezzi dell'Istituto; studi e indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico sanitario. Ufficio del consegnatario dei laboratori e servizi tecnici. Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai laboratori e servizi tecnici, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi di laboratorio e materiali forniti per le esigenze dei settori in questione, nonché alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per prodotti chimici, prodotti monouso di plastica per laboratorio, bombole, vetreria ed altro materiale tecnico-scientifico; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche: dirigenti di ricerca: 1; ricercatori: 3; assistenti tecnici: 10; segretari tecnici: 1; aiutanti tecnici: 42; addetti tecnici: 33; operai: 26. Il presente decreto - debitamente registrato alla Corte dei conti - sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 maggio 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990 Registro n. 6 Sanità, foglio n. 388
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-05-02;157#art-2