Art. 7

In vigore dal 17 mar 1990
1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane. 2. L'erogazione della prima rata di contributo è disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo stesso. 3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante. 4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certificherà l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori. 5. L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio. 6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potrà essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi. 7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvederà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccola ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 14 febbraio 1990 Il Ministro per i problemi delle aree urbane CONTE Il Ministro del tesoro CARLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240
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