Art. 6
In vigore dal 17 mar 1990
1. Il contributo di cui all', comma 2, della legge n. 122/1989 è commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.
2. Il contributo di cui all', comma 2, lettera a), è corrisposto per 15 annualità, in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti; in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.
3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all', comma 2, lettera b), è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonché da istituti di credito esteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.i.problemi.aree.urbane:decreto:1990-02-14;41#art-6