Art. 5

In vigore dal 17 mar 1990
1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilità la completezza della documentazione di cui all', comma 3, della legge n. 122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilità dell'intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.
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