Art. 4

In vigore dal 1 gen 1994
1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484. 4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 13 febbraio 1990 Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1990 Registro n. 8 Poste, foglio n. 87

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