Art. 2

In vigore dal 1 mar 1990
1. Le richieste di abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla società concessionaria SIP. 2. La Società provvede all'assegnazione ed alla gestione del numero di abbonato, abbinandolo, ove necessario, al numero di serie dell'apparecchiatura terminale che, sulla base di quanto disposto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di assegnazione dei numeri di serie, identifica univocamente ciascuna apparecchiatura. In tal caso l'abbonato è tenuto ad assicurarsi, direttamente o tramite la ditta fornitrice dell'apparecchiatura terminale, della corretta memorizzazione del numero d'abbonato nell'apparecchiatura stessa. 3. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere alla attivazione delle apparecchiature terminali ed alla relativa sorveglianza tecnica.
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