Art. 3
In vigore dal 1 mar 1990
1. È facoltà dell'abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla società concessionaria SIP per l'acquisto e per la manutenzione delle apparecchiature terminali d'utente.
2. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall'abbonato alla pubblica autorità in caso di richiesta di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-02-13;33#art-3