Art. 1
In vigore dal 1 ago 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visti gli articoli 43, 44, 49 e 51 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto l', lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 71/118, n. 75/431 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva CEE n. 77/2 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973) come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 del Ministero dei trasporti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984, n. 71) concernente i mezzi di trasporto delle derrate alimentati deperibili in regime di temperatura controllata;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario, ai fini della profilassi indiretta delle infezioni e delle tossinfezioni di origine alimentare, fissare anche i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari dei contenitori di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, per il trasporto a breve distanza di quantità limitate di carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina, in regime di temperatura controllata;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. I contenitori di cui all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi prescritti dal presente regolamento.
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