Art. 2
In vigore dal 1 ago 1990
1. I materiali usati per la costruzione del rivestimento interno dei contenitori di cui all', devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, comprovati dalle certificazioni relative all'esecuzione delle prove di cessione prescritte dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987.
2. Ai fini igienico-sanitari il rivestimento interno di cui al comma 1 deve essere costituito da materiale liscio, impermeabile, chiaro, facilmente lavabile e disinfettabile, con angoli e spigoli realizzati in modo tale da consentirne un'agevole pulizia.
3. I contenitori di cui al comma 1 devono essere muniti, all'interno, di griglia asportabile, distaccata dal fondo, per la raccolta di eventuali liquidi.
4. Il rivestimento esterno deve essere in lamiera metallica di spessore non inferiore ad 1 mm.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono richiesti anche per i coperchi di chiusura.
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