Art. 6

In vigore dal 24 ott 1989
1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze.
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Art. 6 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. — Testo vigente | Portale Normativo