Art. 1

In vigore dal 24 ott 1989
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 settembre 1989; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1989; E M A N A il seguente regolamento: . 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico. 2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.
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Art. 1 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. — Testo vigente | Portale Normativo